Intervista al Prof. Massimo Martelloni, Consigliere Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze
Riforma della disabilità, nuova procedura per certificare l’invalidità civile. Sono già disponibili dati sulla sperimentazione scattata a Firenze? La visita verrà svolta all’Inps e non più all’Asl?
La sperimentazione è iniziata il 1° gennaio 2025 con durata prevista fino al 31 dicembre 2025 e avviene in 9 Province italiane: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì – Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. In queste province l’accertamento della disabilità avverrà nelle sedi dell’Inps e non più nelle sedi delle Asl ovvero del Servizio sanitario nazionale.
Il procedimento viene avviato tramite la trasmissione telematica all’Inps del certificato medico introduttivo, compilato e firmato digitalmente dal medico certificatore.
I medici certificatori sono:
-medici in servizio presso aziende sanitarie locali (Asl), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
-medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale;
-medici in pensione iscritti all’Ordine, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate.
Tutti devono aver fatto il corso di formazione in materia di certificazione. Per ora il corso è stato fatto da poche decine di medici di medicina generale. I medici devono sostituire i patronati anche per l’inserimento di dati amministrativi e, comunque, il certificato introduttivo deve contenere, come da circolare Inps: i dati anagrafici dell’interessato completi di codice fiscale, cittadinanza, estremi del documento di riconoscimento, anagrafica e codice fiscale di eventuali figure di tutela, codice identificativo tessera sanitaria; in caso di soggetti minori, i dati anagrafici di un eventuale altro genitore e/o l’indicazione del genitore unico, genitore affidatario, tutore curatore, completi di codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento; i dati riguardanti il domicilio dell’interessato ai fini della convocazione a visita; la diagnosi codificata in base al sistema dell’International Classification of Diseases (Icd), il decorso e la prognosi; la documentazione relativa all’accertamento diagnostico (allegazione obbligatoria); l’eventuale segnalazione di una malattia neoplastica in atto (cfr. la legge 9 marzo 2006, n. 80); la segnalazione di intrasportabilità, ove ne ricorrano i presupposti, con conseguente richiesta di visita domiciliare da trasmettere entro 7 giorni dalla data di convocazione a visita; l’eventuale segnalazione di una patologia di competenza dell’Associazione Nazionale di famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (Anffas), associazione che tutela le persone con disabilità intellettiva e relazionale (cfr. il messaggio n. 6880 del 10 novembre 2015).
Il medico certificatore deve integrare i dati in procedura con la Provincia e il numero di iscrizione all’ordine dei medici mentre i medici di cui all’articolo 8, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 62/2024, devono integrare i dati in procedura con l’indicazione della struttura sanitaria di appartenenza. A seguito della compilazione, il medico certificatore provvede a firmare digitalmente e a trasmettere il certificato medico introduttivo all’Istituto tramite la procedura messa a disposizione nel sito istituzionale www.inps.it. Tale certificato viene acquisito nel fascicolo sanitario elettronico, come previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 62/2024.
Eventuali prestazioni economiche riconosciute decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo (cfr. l’art. 6, comma 10, del decreto legislativo n.62/2024).
La ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata dal medico certificatore e consegnata all’interessato, che deve apporre la propria firma. La copia firmata deve essere conservata dal medico certificatore. È possibile integrare il certificato medico introduttivo già inviato con la trasmissione di ulteriore documentazione medica fino a 7giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare.
Il certificato medico introduttivo, una volta inviato all’Istituto, può essere consultato accedendo al “Portale della Disabilità” sul sito istituzionale.”
La decisione dell’Inps di usare la firma digitale aumenta il peso burocratico, caricando i medici, che sono in carenza in tutta Italia, di nuove mansioni?
I medici certificatori, a Firenze, medici di medicina generale, devono svolgere anche le funzioni amministrative finora svolte dai Patronati di categoria. Si tratta di un carico ulteriore di mansioni che viene realizzato in una situazione di sensibile carenza di personale con medici di medicina generale che, ormai, per coprire i pensionamenti dei colleghi si sono assunti il carico anche di ben 1800 assistiti. E’ indubbio che è aumentato il peso burocratico del lavoro dei medici di medicina generale senza alcuna valutazione preventiva dei carichi di lavoro ulteriore.
La mancata formazione dei medici di medicina generale, o comunque dei medici certificatori, può bloccare il nuovo sistema di accertamento?
Sul “Giorno” di Brescia del 17 dicembre 2024 si afferma da parte dei medici di medicina generale di sperare in un rinvio a causa del deficit di formazione dei medici e della necessità di “dimestichezza con il nuovo portale”. In mancanza di rinvio si afferma che “il sistema delle certificazioni di invalidità, prerequisito per usufruire dei benefici economici e di assistenza, rischia di bloccarsi nelle province della sperimentazione”. La Provincia di Firenze è compresa nel pericolo di blocco degli accertamenti della disabilità.
Quali altre categorie sono preoccupate per l’andamento della sperimentazione dell’Inps in materia di nuovo accertamento della disabilità?
In questi primi giorni del 2025 vi sono state varie e clamorose prese di posizione:
-Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili Aps su Radio 24 del 13/01/2025: Il Presidente dell’Amnic Nazaro Pagano: “2025 – Disastro Invalidità Civile: Tutto purtroppo secondo le nostre previsioni”: partenza affrettata ed effetti negativi sulle persone con disabilità;
-Amnic: critiche al Ministero della Salute al 13 dicembre 2024 perché il Decreto del Ministero della Salute, che dovrebbe definire i criteri per la nuova valutazione di base, non è stato pubblicato;
-Quotidiano Sanità del 16 /01/2025: Invalidità civile critiche dello Sindacato Medici Italiani che richiede sulla procedura sperimentale un incontro con l’Inps sia per la firma digitale e sia per l’aumento del peso burocratico delle nuove mansioni del lavoro medico, non oggetto di confronto sindacale.
-L’Osservatorio delle Malattie Rare evidenzia, il 17 gennaio 2025, che un recente confronto al Senato solleva le prime criticità applicative. La risposta del Ministro della disabilità ricorda che “la riforma è attualmente in fase di sperimentazione in nove province italiane. Questo periodo di prova, previsto per tutto il 2025, mira a testare l’efficacia delle nuove procedure di valutazione e il loro impatto sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie.”
Il Sistema di valutazione di base è stato adottato?
Il Decreto Legislativo n. 62/2024 all’Art. 10 regolamenta il “Procedimento valutativo di base e riconoscimento della condizione di disabilità”, disponendo che:
1. Il riconoscimento della condizione di disabilità costituisce il risultato del procedimento valutativo di base, comprendente:
a) l’accertamento e la verifica della condizione di salute della persona, descritta nel certificato medico introduttivo con i codici ICD;
b) la valutazione delle durature e significative compromissioni dello stato di salute, funzionali, mentali, intellettive o sensoriali, in conformità alle indicazioni dell’ICF e tenendo conto dell’ICD;
c) l’individuazione dei deficit funzionali e strutturali che ostacolano, in termini di salute, l’agire della persona e che rilevano in termini di capacità secondo l’ICF;
d) l’individuazione del profilo di funzionamento della persona, limitatamente ai domini della mobilità e dell’autonomia nelle attività di base e strumentali agli atti di vita quotidiana, con necessità di sostegni continuativi;
e) la valutazione della ricaduta delle compromissioni funzionali e strutturali in termini di capacità secondo la classificazione ICF, nei domini relativi all’attività e alla partecipazione, considerando anche i domini relativi al lavoro e all’apprendimento nell’ambito della formazione superiore;
f) la valutazione del livello delle necessità di sostegno, lieve o medio, o di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, correlate ai domini dell’ICF sull’attività e sulla partecipazione.
2. Il riconoscimento della condizione di disabilità per i minori è effettuato ai sensi del comma 1 e comprende, per la valutazione di cui alla lettera e) del medesimo comma, i domini relativi all’apprendimento, anche scolastico.”
Purtroppo mancano i Decreti del Ministero della Salute in materia di:
-Modalità di applicazione degli aggiornamenti della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilità e della salute (ICF);
-Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformità con la definizione di disabilità;
-Individuazione, tenendo conto delle differenze di sesso e di età delle e dei:
a) criteri per accertare l’esistenza e la significatività delle compromissioni delle strutture e delle funzioni corporee in base all’ICF, tenendo conto dell’ICD;
b) criteri per accertare se le compromissioni sono di lunga durata;
c) fermi restanti i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente, l’elenco delle particolari condizioni patologiche, non reversibili, per le quali sono esclusi i controlli nel tempo;
d) criteri per stabilire gli eccezionali casi nei quali la revisione della condizione di disabilità è ammessa al termine della scadenza indicata nel certificato di cui all’articolo 6, comma 7, di regola dopo due anni e secondo procedimenti semplificati fondati anche sull’impiego della telemedicina o sull’accertamento agli atti;
e) tabelle che portano ad individuare, ai soli fini dell’articolo 5, comma 1, lettere a (del decreto 62/2024), una percentuale correlata alle limitazioni nel funzionamento determinate dalla duratura compromissione;
f) criteri, secondo l’ICF, per l’individuazione del profilo di funzionamento limitatamente ai domini di cui all’articolo 10, comma1, lettera d;
g) criteri per la definizione della condizione di non autosufficienza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2;
h) complesso di codici ICF con cui verificare in che misura le compromissioni strutturali e funzionali ostacolano, in termini di capacità, l’attività e la partecipazione, inclusi i domini relativi al lavoro e alla formazione superiore per gli adulti e all’apprendimento, anche scolastico, per i minori;
i) un sistema delineato per fasce, volto ad individuare l’intensità di sostegno e di sostegno intensivo, differenziandoli tra i livelli di lieve, media, elevata e molto elevata intensità;
l) i criteri per individuare le compromissioni funzionali per le quali riconoscere l’efficacia provvisoria alle certificazioni mediche di cui all’articolo 7;
m) gli eccezionali casi in cui il richiedente può chiedere l’accertamento sulla sola base degli atti.”
Quali considerazioni sintetiche si possono quindi fare riguardo la Riforma della Disabilità?
La Riforma della Disabilità vive alcune evidenti contraddizioni a partire dall’utilizzo del fondo della non autosufficienza per il finanziamento della stessa.
Nelle province italiane poi di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste non sussiste la certezza della tutela del sistema di accertamento della invalidità civile, dell’handicap, della cecità, della sordità e del collocamento mirato per due ordini di motivi:
-la mancanza di un sistema funzionante al 100% nella produzione ed inserimento del certificato introduttivo per la mancata formazione del personale e per un inappropriato carico di lavoro burocratico in ambito medico;
-l’assenza al momento del decreto del Ministero della Salute sui nuovi criteri della valutazione di base della disabilità. Inoltre potenzialmente la sperimentazione creerà, nel caso di produzione dei decreti, le condizioni per un diverso accesso alle prestazioni in materia di disabilità che valuta diversamente i cittadini delle 9 province interessate, realizzando una condizione di disuguaglianza nel 2025 di fronte alla legge per gli stessi che ha caratteristiche di incostituzionalità. Mantenere le modalità di accertamento, in essere fino al 31 dicembre 2024, ed avviare un parallelo accertamento di prova del nuovo sistema costituiva la soluzione, sovrapposto alla metodologia in essere e senza effetti giuridici, rappresentava una soluzione di buon senso che non si è voluta seguire da parte del Ministero della Disabilità.
E’ da ricordare infatti che il Decreto Legislativo n. 62/2024 ha affermato, col principio di non regressione, il mantenimento dei livelli di tutela e supporto per le persone con disabilità:
-sia durante i periodi di transizione tra normative differenti;
-sia per evitare che le nuove disposizioni riducano l’accesso ai benefici e alle protezioni dei diritti fondamentali previsti dal nuovo quadro normativo sulla disabilità.
Concludendo, il lungo cammino della giustizia sociale è sempre in essere, rappresentando una sfida per le istituzioni tutte e per i cittadini perché realizzare le garanzie di base dell’inclusione sociale, anche in materia di disabilità, richiede tempi e modi di responsabilità che mai devono venire meno.